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NASpI e Maternità: Cosa Spetta, Come si Calcolano e Come Non Perdere i Diritti

admin 14 min di lettura
NASpI e Maternità: Cosa Spetta, Come si Calcolano e Come Non Perdere i Diritti

Il punto di partenza: NASpI e maternità possono coesistere

La domanda più comune è questa: se perdo il lavoro mentre sono incinta (o durante il congedo di maternità), ho diritto alla NASpI? La risposta è sì, a condizione di rispettare i requisiti contributivi previsti dalla legge. NASpI e indennità di maternità non si escludono automaticamente: il punto è capire quale dei due istituti si applica, in quale ordine, e quando eventualmente si sovrappongono.

In sintesi pratica: se il rapporto di lavoro termina prima dell'inizio del congedo obbligatorio, la lavoratrice ha diritto alla NASpI calcolata sulla retribuzione degli ultimi quattro anni. Se invece il licenziamento avviene durante la maternità (o la tutela puerperale), si apre un regime di protezione aggiuntivo che vale la pena conoscere nel dettaglio.

Requisiti NASpI per la lavoratrice che ha usufruito di maternità

Requisiti NASpI per la lavoratrice che ha usufruito di maternità

Per accedere alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) servono due condizioni cumulative:

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  • Stato di disoccupazione involontaria: licenziamento, scadenza di contratto a termine, risoluzione consensuale in sede protetta, o dimissioni per giusta causa.
  • 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto.

Il punto critico per le neo-mamme è il secondo requisito: i periodi di congedo obbligatorio di maternità coprono i contributi figurativi accreditati dall'INPS. Questo significa che i cinque mesi (o più, nei casi particolari) di astensione obbligatoria non vengono persi ai fini del conteggio delle settimane utili. Lo stesso vale per i periodi di congedo parentale che cadono nei quattro anni di riferimento.

Esempio concreto: una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato che ha usufruito di 5 mesi di maternità nel 2024 e viene licenziata a inizio 2025 con 24 mesi di anzianità contributiva complessiva, soddisfa ampiamente il requisito delle 13 settimane. La sua NASpI durerà in proporzione alle settimane effettivamente lavorate (e figurative) negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

Per approfondire i requisiti generali e il calcolo della durata, la guida NASpI: cos'è, come funziona e cosa ti spetta davvero quando perdi il lavoro è il punto di riferimento completo.

Come si calcola la NASpI dopo un periodo di maternità

L'importo mensile della NASpI si calcola sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni, comprensiva di tutte le voci imponibili previdenziali. Il meccanismo è il seguente:

  1. Si sommano tutte le retribuzioni imponibili degli ultimi quattro anni (incluse le mensilità aggiuntive).
  2. Si divide per il numero di settimane lavorate (o coperte da contribuzione figurativa) nello stesso periodo.
  3. Il risultato viene moltiplicato per 4,33 per ottenere la retribuzione media mensile.
  4. Sull'importo così ottenuto si applica l'aliquota del 75%, fino alla soglia di 1.352,19 € (soglia 2025, rivalutata annualmente). Se la retribuzione supera tale soglia, sull'eccedenza si applica un ulteriore 25% e i due valori si sommano, entro il massimale mensile INPS.

Il nodo specifico per chi ha avuto un periodo di maternità: durante il congedo obbligatorio, l'indennità INPS corrisposta è pari all' 80% della retribuzione media giornaliera. Questo importo entra nel calcolo della retribuzione media quadriennale alla stregua delle altre mensilità, senza penalizzazioni particolari per la lavoratrice.

Un esempio numerico: supponiamo una lavoratrice con una retribuzione lorda mensile di 1.800 € e 5 mesi di maternità nel corso dei quattro anni di riferimento. La retribuzione media mensile calcolata includerà sia i mesi a pieno stipendio sia i mesi di indennità INPS (≈ 1.440 €/mese), abbassando leggermente la media. Il risultato potrebbe attestarsi attorno a 1.750 € di media; la NASpI sarà dunque pari a circa 1.312 € al mese (75% di 1.750 €), superiore al 75% della soglia base.

Per tutte le specifiche del 2025 — massimali, soglie e modalità di presentazione della domanda — consulta NASpI 2025: Requisiti, Importo e Come Fare Domanda Senza Perdere Diritti.

Licenziamento durante la maternità: la tutela aggiuntiva che poche lavoratrici conoscono

Licenziamento durante la maternità: la tutela aggiuntiva che poche lavoratrici conoscono

La legge italiana vieta il licenziamento della lavoratrice dalla data di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto vale anche durante il congedo parentale, salvo eccezioni tassative (cessazione dell'attività aziendale, giusta causa che non sia connessa allo stato di gravidanza, superamento del comporto per malattia).

Se nonostante questo divieto il datore procede al licenziamento, l'atto è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni perdute. In questi casi, non si apre il diritto alla NASpI perché il rapporto di lavoro non è tecnicamente cessato in modo legittimo.

Esistono però situazioni di "zona grigia" frequenti:

  • Scadenza del contratto a termine durante la gravidanza: il contratto scade regolarmente, non c'è un licenziamento. In questo caso la lavoratrice accede sia all'indennità di maternità INPS (se ha almeno 26 settimane di contribuzione nei 24 mesi precedenti) sia, successivamente, alla NASpI.
  • Risoluzione consensuale durante la maternità: tecnicamente possibile solo in sede protetta (DTL o sindacato); in questo caso si apre il diritto alla NASpI ma occorre estrema cautela prima di firmare.
  • Dimissioni volontarie durante la maternità: le dimissioni rassegnate nel periodo protetto (inizio gravidanza – primo anno del figlio) devono essere convalidate dalla DTL. Non danno diritto alla NASpI, tranne nei casi di dimissioni per giusta causa.

Sul tema delle dimissioni in periodo di fragilità, l'articolo Dimissioni Durante Malattia: Cosa Puoi Fare (e Cosa Rischi) per Non Perdere Nessun Diritto offre un parallelo utile sui meccanismi di tutela analoghi.

Maternità INPS fuori dal rapporto di lavoro: quando spetta anche senza contratto attivo

Un caso che sorprende molte lavoratrici: l'indennità di maternità INPS può spettare anche dopo la fine del rapporto di lavoro, a determinate condizioni. La normativa distingue tra:

  • Maternità anticipata o posticipata (art. 17 D.Lgs. 151/2001): per condizioni di lavoro a rischio, può iniziare fino a 3 mesi prima della data presunta del parto e prolungarsi. Per i dettagli su questo specifico istituto, vedi Prolungamento Maternità Obbligatoria a 7 Mesi: Quando Spetta e Come Ottenerlo.
  • Maternità "fuori rapporto di lavoro": se il rapporto cessa mentre è già in corso il periodo protetto (congedo obbligatorio già avviato), l'indennità di maternità continua a essere erogata dall'INPS fino alla sua naturale scadenza. Solo al termine del congedo obbligatorio la lavoratrice può presentare domanda NASpI.
  • Maternità delle disoccupate: se la lavoratrice perde il lavoro (fine contratto a termine) prima dell'inizio del congedo obbligatorio ma ha almeno 26 settimane di contribuzione nei 24 mesi precedenti il parto, ha diritto all'indennità di maternità INPS anche in assenza di un contratto attivo.

In questo terzo scenario si crea una sequenza temporale che vale la pena chiarire con un esempio: lavoratrice con contratto a termine scaduto a marzo, gravidanza in corso, congedo obbligatorio che inizia ad aprile. L'INPS eroga l'indennità di maternità da aprile per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Terminato il congedo obbligatorio a settembre, la lavoratrice può presentare domanda NASpI — a patto di avere i 13 mesi di contribuzione richiesti nei 4 anni precedenti la scadenza del contratto.

Congedo parentale e NASpI: le due misure non si sovrappongono

Un errore frequente è pensare di poter percepire il congedo parentale (il vecchio "congedo facoltativo") contemporaneamente alla NASpI. Non è possibile: la NASpI presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, mentre il congedo parentale è un diritto che si esercita all'interno di un rapporto di lavoro attivo.

La sequenza corretta, nel caso più comune, è:

  1. Fine del rapporto di lavoro (es. licenziamento o scadenza contratto).
  2. Eventuale indennità di maternità INPS (se il congedo obbligatorio non era ancora iniziato o era in corso).
  3. Dopo il congedo obbligatorio: domanda NASpI entro 68 giorni dalla data di fine rapporto (o dalla fine del congedo obbligatorio, se successiva).

Il congedo parentale non è quindi accessibile dopo la perdita del lavoro, tranne nel caso in cui la lavoratrice trovi un nuovo impiego prima della fine del periodo potenzialmente fruibile (12 mesi dall'età del bambino, salvo proroghe). Sul diritto al congedo parentale del padre — che può essere rilevante per il partner ancora occupato — la guida Congedo Parentale Padre: Giorni, Retribuzione e Come Richiederlo copre tutti i dettagli.

La decurtazione progressiva della NASpI nel tempo

La decurtazione progressiva della NASpI nel tempo

Un aspetto che molte lavoratrici non considerano al momento di pianificare il rientro al lavoro dopo la maternità: la NASpI si riduce automaticamente del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione (dal quarto mese per i lavoratori con più di 55 anni). Questo significa che chi inizia a percepire la NASpI subito dopo il congedo obbligatorio vede l'importo decurtarsi nel tempo.

Esempio pratico: una NASpI iniziale di 1.200 € al mese diventa circa 1.164 € al sesto mese, 1.128 € al settimo, e così via. In 12 mesi complessivi, la perdita cumulativa rispetto all'importo iniziale supera i 1.000 €. Vale la pena tenerlo in conto nella pianificazione economica del periodo post-maternità.

Sui tempi di arrivo del primo pagamento — altra variabile rilevante per chi deve organizzare le spese familiari — l'articolo Quando Arriva il Primo Pagamento NASpI: Tempi, Cause di Ritardo e Cosa Fare fornisce una stima precisa basata sui flussi INPS reali.

Domanda NASpI dopo maternità: procedura, scadenze e documenti

La domanda NASpI si presenta esclusivamente online tramite il portale INPS (con SPID, CIE o CNS), oppure tramite un patronato. I termini sono tassativi:

  • 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Se la lavoratrice era in congedo obbligatorio al momento della cessazione del rapporto, i 68 giorni decorrono dalla fine del congedo di maternità.

Documentazione utile da avere pronta:

  • Comunicazione di cessazione del rapporto (lettera di licenziamento o scadenza contratto).
  • Codice fiscale e dati del datore di lavoro.
  • Certificato di nascita del figlio (o documentazione della gravidanza, se il congedo non è ancora terminato).
  • IBAN del conto corrente intestato alla lavoratrice.

La domanda va compilata indicando il tipo di cessazione con precisione: "scadenza contratto a termine", "licenziamento", ecc. Indicare la causale sbagliata è una delle ragioni più comuni di rigetto. Se la domanda viene respinta, non tutto è perduto: NASpI respinta: cosa fare subito per non perdere il sussidio spiega i passi da seguire per il ricorso.

NASpI e nuova occupazione dopo la maternità: compatibilità e obbligo di comunicazione

NASpI e nuova occupazione dopo la maternità: compatibilità e obbligo di comunicazione

Chi percepisce la NASpI e trova un nuovo lavoro durante il periodo di erogazione deve comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività. Le regole di compatibilità dipendono dal tipo di contratto:

Non comunicare il nuovo lavoro equivale a percepire la NASpI in modo indebito: l'INPS può richiedere la restituzione delle somme percepite in eccesso, con possibili sanzioni.

NASpI e contratto a tempo determinato: un caso particolarmente frequente dopo la maternità

Molte lavoratrici rientrano dalla maternità su contratti a termine (spesso brevi, da 6 a 12 mesi) e si trovano a dover affrontare la scadenza del contratto poco dopo il rientro. In questo caso, le domande tipiche sono due: ho diritto alla NASpI con soli 6 mesi di contratto? E i mesi di maternità contano?

La risposta alla prima: sì, 6 mesi di contratto corrispondono a circa 26 settimane, già superiori alla soglia minima delle 13 settimane richieste. Per approfondire il caso specifico del contratto semestrale, NASpI con Contratto a Tempo Determinato di 6 Mesi: Hai Diritto alla Disoccupazione? risponde nel dettaglio.

La risposta alla seconda: i periodi di congedo obbligatorio coperti da contribuzione figurativa rientrano nel calcolo dei 4 anni. Non si perdono. Anche in questo caso, l'importante è che la cessazione del rapporto sia involontaria (scadenza contratto, non dimissioni).

Per il quadro generale sui contratti a termine e la NASpI, vedi anche Contratto a Termine e NASpI: Hai Diritto alla Disoccupazione?.

Errori da non fare: i casi in cui si perde il diritto a NASpI o maternità

Errori da non fare: i casi in cui si perde il diritto a NASpI o maternità

Questo è il punto dove la disinformazione costa di più. Ecco gli errori più frequenti che portano a perdere uno o entrambi i diritti:

  • Dimettersi durante la gravidanza senza giusta causa: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Se ci sono ragioni valide (mobbing, mancato pagamento dello stipendio, trasferimento unilaterale), si configura la giusta causa — ma occorre documentarla. Leggi Dimissioni per Giusta Causa e NASpI: Quando Hai Diritto alla Disoccupazione per i criteri precisi.
  • Non presentare domanda entro 68 giorni: la domanda tardiva riduce la durata della NASpI (i giorni persi vengono sottratti). Non è possibile recuperarli.
  • Non comunicare la ripresa del lavoro: come spiegato sopra, rischia di generare un debito con l'INPS.
  • Non dichiarare lo stato di gravidanza al datore: non è un obbligo giuridico immediato, ma può ritardare l'attivazione delle tutele. Meglio comunicarlo per iscritto non appena si ha la documentazione medica.
  • Confondere congedo parentale e congedo obbligatorio: presentare domanda di NASpI mentre si è ancora in congedo obbligatorio porta al rigetto automatico.

FAQ — Domande frequenti su NASpI e maternità

Posso prendere NASpI e indennità di maternità contemporaneamente?

No. Le due prestazioni non sono cumulabili nello stesso periodo. Se il rapporto di lavoro cessa mentre il congedo obbligatorio di maternità è già in corso, l'INPS eroga prima l'indennità di maternità fino alla sua scadenza naturale, e solo dopo — a congedo terminato — è possibile presentare la domanda NASpI.

Il periodo di maternità conta per calcolare la durata della NASpI?

Sì. Il congedo obbligatorio di maternità è coperto da contribuzione figurativa riconosciuta dall'INPS. Questi periodi rientrano nel calcolo dei quattro anni di riferimento sia per verificare il requisito delle 13 settimane sia per determinare la durata complessiva della NASpI (che è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi).

Sono rimasta incinta con un contratto a termine: cosa succede alla scadenza?

Se il contratto scade durante la gravidanza o nei primi anni del figlio, non si tratta di licenziamento (il divieto di licenziamento non si applica alla normale scadenza contrattuale). Hai comunque diritto all'indennità di maternità INPS se hai almeno 26 settimane di contribuzione nei 24 mesi precedenti il parto. Dopo il congedo obbligatorio, puoi presentare domanda NASpI se hai i requisiti contributivi richiesti.

Quanto tempo ho per fare domanda NASpI dopo la fine del congedo obbligatorio?

Hai 68 giorni dalla data di fine del congedo obbligatorio di maternità (non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è precedente). Superata questa scadenza, la domanda può comunque essere presentata, ma i giorni di ritardo verranno sottratti dalla durata complessiva della NASpI.

Le norme su NASpI e maternità cambiano spesso: questo articolo è aggiornato?

I principi fondamentali — requisiti contributivi, tutela dal licenziamento, ordine delle prestazioni — sono stabili da diversi anni. Le soglie e i massimali (come il tetto dell'80% per l'indennità di maternità o il massimale NASpI) vengono rivalutati ogni anno dall'INPS. Le cifre indicate nell'articolo si riferiscono al 2025; per i valori aggiornati è sempre utile verificare sul sito INPS o tramite un patronato.

Mi sono dimessa durante la gravidanza: posso ancora accedere alla NASpI?

Dipende dal motivo. Le dimissioni volontarie senza giusta causa non danno diritto alla NASpI. Se però le dimissioni sono motivate da un comportamento grave del datore (mancato pagamento stipendio, demansionamento, mobbing documentato, trasferimento non giustificato), si configura la giusta causa e il diritto alla NASpI si apre. In questo scenario è fondamentale documentare la motivazione prima di dimettersi.

Posso aprire la partita IVA mentre percepisco la NASpI dopo la maternità?

Sì, ma devi comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il reddito da lavoro autonomo è compatibile con la NASpI fino a 5.500 € annui lordi; oltre tale soglia, la NASpI si riduce proporzionalmente. Se il reddito supera certi limiti, la prestazione si estingue. Tutti i dettagli su soglie e calcoli in NASpI e Partita IVA: Cosa Succede se Apri una P.IVA Mentre Percepisci la Disoccupazione.

Mio marito è ancora occupato: può usare il congedo parentale mentre io percepisco la NASpI?

Sì. Il congedo parentale del padre (o del secondo genitore) è un diritto individuale, indipendente dalla situazione lavorativa dell'altro genitore. Se il tuo partner è dipendente con contratto attivo, può usufruire del proprio quota di congedo parentale (fino a 3 mesi non trasferibili, più i mesi condivisi) indipendentemente dal fatto che tu stia percependo la NASpI. Per i dettagli, Congedo Parentale Padre: Giorni, Retribuzione e Come Richiederlo.


Il tema NASpI e maternità è uno di quelli in cui un errore di tempistica o di procedura può costare centinaia di euro di prestazioni perse. Se stai affrontando questa situazione — o stai cercando di capire cosa ti spetta prima che accada — la sezione dedicata di questo sito raccoglie tutte le guide su NASpI, disoccupazione e ammortizzatori sociali: un punto di riferimento aggiornato per orientarti senza dover interpretare la norma da zero.

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