Cos'è la revoca delle dimissioni volontarie: definizione in 30 secondi
La revoca delle dimissioni volontarie è l'atto con cui un lavoratore ritira formalmente la propria intenzione di lasciare il posto di lavoro, chiedendo che il rapporto di lavoro continui come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Non è un diritto automatico: dipende da tempistiche precise, dal comportamento del datore di lavoro e, in alcuni casi, dalla tipologia di contratto.
La regola pratica è semplice: più agisci in fretta, più hai possibilità di revocare senza conseguenze. Se il datore di lavoro non ha ancora accettato le dimissioni, il margine di manovra è ampio. Se invece ha già avviato la ricerca di un sostituto o ha formalizzato la tua uscita, la situazione si complica. Per un quadro completo su procedure, rischi e scenari frequenti, la guida sulla revoca delle dimissioni volontarie: quando è possibile, come farlo e cosa rischi è il punto di partenza più utile.
Entro quando puoi revocare: i tempi che contano davvero

Non esiste un termine legale fisso e universale per revocare le dimissioni, ma esistono dei passaggi pratici che definiscono la "finestra utile".
Prima dell'accettazione del datore di lavoro
Finché il datore non ha preso atto delle dimissioni e non ha manifestato la volontà di accettarle, il lavoratore può ritirarle comunicandolo in forma scritta — preferibilmente via PEC o raccomandata, per avere prova certa della data. In questa fase la revoca è tecnicamente possibile perché il recesso non ha ancora prodotto effetti definitivi per entrambe le parti.
Dopo l'accettazione: la situazione si complica
Una volta che il datore ha accettato le dimissioni, la revoca non è più un diritto ma una richiesta. Il datore può accettarla di buon grado — specie se ti ritiene un dipendente prezioso — oppure rifiutarla. In questo caso non hai strumenti legali per imporgli di tenerti. Il codice civile (art. 1328) prevede che una proposta contrattuale possa essere revocata finché non sia stata accettata, ma le dimissioni nel lavoro subordinato seguono regole in parte autonome, modulate anche dalla contrattazione collettiva e dalla prassi.
L'esempio concreto
Immagina di presentare le dimissioni il 3 marzo con effetto dal 3 aprile (un mese di preavviso). Il 5 marzo ti pentì. Se il datore non ha ancora risposto formalmente, invii subito una PEC di revoca: probabilità di successo alta. Se il 4 marzo ti ha già confermato per iscritto l'accettazione e ha pubblicato un annuncio per il tuo ruolo, la revoca diventa una trattativa, non un diritto.
Procedura telematica e revoca: cosa cambia dal 2016
Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie nel settore privato seguono una procedura telematica obbligatoria tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite soggetti abilitati come patronati, CAF, consulenti del lavoro). Questo dettaglio ha un impatto diretto sulla revoca.
Come revocare le dimissioni telematiche
La revoca deve seguire lo stesso canale formale delle dimissioni originarie. Il Ministero del Lavoro ha previsto un modulo specifico di revoca, disponibile sullo stesso portale cliclavoro.gov.it usato per le dimissioni. Puoi compilarlo autonomamente o farti assistere da un patronato o CAF.
Il termine espressamente previsto dalla norma (art. 26, D.Lgs. 151/2015) è di 7 giorni dalla data di trasmissione telematica delle dimissioni. Entro questo periodo, il lavoratore può revocare liberamente e il rapporto di lavoro riprende come se le dimissioni non fossero mai avvenute. Dopo i 7 giorni, la revoca non è più automaticamente efficace: serve l'accordo del datore.
Dimissioni durante il periodo di prova: regole diverse
Nel periodo di prova le regole sono più flessibili in generale, ma attenzione: anche qui la procedura telematica è obbligatoria nel privato, e la revoca segue gli stessi principi. La distinzione rilevante riguarda i tempi di preavviso, che in prova possono essere azzerati dal CCNL applicato.
Revoca delle dimissioni in gravidanza e nei casi tutelati

Ci sono situazioni in cui la legge offre una protezione rafforzata, e la revoca delle dimissioni si intreccia con diritti specifici.
Dimissioni in gravidanza: il caso più delicato
Le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del bambino sono sottoposte a una procedura di convalida obbligatoria presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questa tutela serve a verificare che la lavoratrice abbia agito liberamente. Se la convalida non è avvenuta, le dimissioni possono essere considerate inefficaci — il che significa che revocarle è concettualmente più semplice, perché tecnicamente potrebbero non aver mai prodotto effetto.
Se stai vivendo questa situazione e hai dubbi su cosa ti spetta durante la maternità, puoi approfondire anche la guida sulla domanda di maternità obbligatoria INPS per lavoratrici dipendenti.
Malattia e dimissioni: un equivoco frequente
Molti lavoratori credono che essere in malattia "blocchi" automaticamente le dimissioni o la loro revoca. Non è così: la malattia non blocca le dimissioni, né blocca la possibilità di revocarle. La malattia sospende il decorso del preavviso (nei contratti dove è previsto), ma non impedisce di presentare o revocare le dimissioni. Tenere distinte queste due cose evita errori procedurali costosi.
Cosa succede se il datore rifiuta la revoca: diritti e scenari
Se hai superato il termine dei 7 giorni e il datore rifiuta di riacceptare la tua revoca, non hai strumenti per imporgli di tenerti in servizio. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del preavviso indicata nelle dimissioni originarie.
Cosa ti spetta comunque a fine rapporto
Anche se la revoca non va a buon fine, il lavoratore ha diritto a tutto ciò che matura fino all'ultimo giorno di lavoro:
- TFR maturato per l'intero periodo di servizio
- Ferie e permessi non goduti (la liquidazione monetaria delle ferie è obbligatoria se non è stato possibile fruirne prima dell'uscita)
- Ratei di tredicesima e quattordicesima maturati nell'anno in corso
- Competenze residue dello stipendio fino all'ultimo giorno
E la NASpI? Le dimissioni volontarie la escludono (quasi sempre)
Chi si dimette volontariamente, di regola, non ha diritto alla NASpI — l'indennità di disoccupazione. La perdita del lavoro deve essere involontaria per accedere all'ammortizzatore. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, dove il lavoratore abbandona il posto per un comportamento grave del datore (es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing accertato). In quel caso la NASpI è accessibile. Se la revoca fallisce e ti ritrovi senza lavoro per scelta tua, valuta con attenzione se esistono i presupposti per la giusta causa prima di accettare passivamente la perdita del sussidio.
Revoca delle dimissioni nel pubblico impiego: regole specifiche

Per i dipendenti pubblici le regole sulla revoca delle dimissioni sono parzialmente diverse rispetto al settore privato. Vale la pena segnalarlo esplicitamente, perché la confusione tra norme del privato e del pubblico è una delle fonti di errore più frequenti.
Nessuna procedura telematica ministeriale per il pubblico
La procedura telematica obbligatoria introdotta nel 2016 vale solo per il settore privato. Nel pubblico impiego le dimissioni si presentano all'amministrazione di appartenenza secondo le regole interne e il CCNL di comparto. Di conseguenza, non esiste il termine automatico di 7 giorni: la revoca va negoziata direttamente con l'ente, che ha maggiore discrezionalità nell'accettarla o meno.
Il ruolo dell'ente e i tempi di preavviso nel pubblico
Nel pubblico impiego i tempi di preavviso sono spesso più lunghi (fino a 3-6 mesi per alcune categorie), il che teoricamente offre una finestra più ampia per revocare le dimissioni prima che diventino operative. Tuttavia, l'amministrazione deve "liberarti" formalmente, e la gestione burocratica può essere meno fluida che nel privato. Se sei un dipendente pubblico in questa situazione, rivolgersi al sindacato di comparto o a un consulente esperto di pubblico impiego è la mossa più efficace.
Se stai valutando se revocare le dimissioni o se hai già ricevuto un rifiuto dal datore di lavoro, il punto di partenza è capire esattamente in quale fase si trova il tuo caso. Nella sezione dedicata a dimissioni, ferie, permessi e fine rapporto trovi guide pratiche su ogni aspetto della fine del rapporto di lavoro — dalla procedura corretta per dimettersi a quello che ti spetta nel cedolino finale — per non lasciare niente sul tavolo.
FAQ — Domande frequenti sulla revoca delle dimissioni
Entro quanti giorni posso revocare le dimissioni telematiche?
La legge prevede un termine di 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni (art. 26, D.Lgs. 151/2015). Entro questo periodo puoi revocare liberamente tramite l'apposito modulo sul portale del Ministero del Lavoro, senza necessità di accordo del datore. Dopo i 7 giorni, la revoca è possibile solo con il consenso del datore di lavoro.
Il datore di lavoro può rifiutare la mia revoca?
Sì, se sono trascorsi i 7 giorni e il datore ha già accettato le dimissioni, ha il diritto di rifiutare la revoca. Non puoi obbligarlo a tenerti. Se invece la revoca arriva entro i 7 giorni tramite il portale ministeriale, l'efficacia è automatica e il datore non può opporsi.
Cosa succede se mi dimetto e poi scopro di essere incinta?
Le dimissioni rassegnate durante la gravidanza o nel primo anno di vita del figlio richiedono la convalida dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Se la convalida non è avvenuta, le dimissioni potrebbero essere inefficaci. In ogni caso, contatta subito il patronato o il tuo consulente del lavoro: è una delle situazioni in cui agire velocemente fa una differenza concreta.
Se revoco le dimissioni perdo il TFR maturato?
No. La revoca delle dimissioni, se accettata dal datore, riporta il rapporto di lavoro allo stato precedente: il TFR continuità ad accumularsi e non viene liquidato. Se invece le dimissioni producono effetto (revoca rifiutata o non presentata in tempo), il TFR matura fino all'ultimo giorno di servizio e va liquidato al momento dell'uscita.
Le dimissioni durante la malattia si possono revocare?
Sì, la malattia non blocca né le dimissioni né la loro revoca. Se sei in malattia e vuoi revocare, la procedura è identica a quella ordinaria: entro 7 giorni tramite portale ministeriale (per il privato), oppure accordo con il datore se sei fuori termine. La malattia sospende il decorso del preavviso, ma non il diritto di revocare le dimissioni.